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Ordinanza — n. 2679/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for vague lack of motivation claim without specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maurizio Cioiola's appeal inadmissible for being generic and lacking specific factual grounds. Cioiola argued the lower court's decision violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to an apparent lack of motivation, but failed to identify specific deficiencies in the judgment. The court rejected this claim because the appeal did not point to concrete errors regarding the double conformity of the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging a lack of motivation is inadmissible if it is generic and fails to specify the particular defects in the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal lack of motivation double conformity inadmissible appeal Code of Criminal Procedure imputazione per reati di stupefacenti doppia punibilità traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Bruno Salernitano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Bruno Salernitano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen .
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIOLA MAURIZIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; / / /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Foggia in data 2 febbraio 2018 con la quale Maurizio CIOCIOLA è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati degli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 5, TU Stup. e 110 cod. pen., 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895.

2. Ricorre Maurizio CIOCIOLA, a mezzo del difensore avv. Bruno Salernitano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen .

3. Il ricorso è inammissibile perché generico. 3.1. Il ricorso non indica in cosa consista l'apparenza o mancanza della motivazione a fronte di un provvedimento che tratta tutti i motivi di appello. La doglianza sull'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile perché generica, anche in considerazione del fatto che si tratta di una cd. doppia conforme. 3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic