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Ordinanza — n. 2675/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conditional sentence suspension revocation due to mandatory judicial duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Madani Khalid inadmissible regarding the revocation of his conditional sentence suspension. The applicant argued that the executing judge should have revoked the benefit earlier and failed to properly assess continuity indicators. The court ruled that the executing judge is legally obligated to revoke the suspension upon discovery of new crimes, regardless of prior knowledge, and that the exclusion of continuity was justified by the lack of specific temporal and spatial indicators.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, cod. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The executing judge must revoke a conditional sentence suspension upon discovery of new crimes as a matter of right, and continuity requires concrete indicators of planned behavior rather than mere temporal proximity.

Parole chiave

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conditional sentence suspension mandatory revocation duty continuity of crimes executing judge powers inadmissible appeal procedural costs Cassazione Rome revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, cod. pen.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi
pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MADANI KHALID nato in MAROCCO il 11/10/1980 avverso l'ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di PORDENONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta dal pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso con (1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone in data 29 marzo 2017, irrevocabile il 15 maggio 2017, in ragione del passaggio in giudicato della (2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone in data 3 febbraio 2020, irrevocabile il 28 aprile 2023, e ha respinto l'istanza avanzata da EL MADANI KHALID volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra dette sentenze.

2. Ricorre EL MADANI KHALID, con il difensore avv. Marco Borella, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione: - perché alla data della pronuncia della sentenza n. 2, il giudice era a conoscenza della sospensione condizionale concessa con la sentenza n.1, sicché avrebbe dovuto revocarla, mentre non vi può provvedere, tardivamente, il giudice dell'esecuzione; - perché la continuazione è stata esclusa solo per la distanza temporale tra i fatti, senza considerare gli altri indici.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima questione è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053). 3.2.

Anche la seconda questione è inammissibile. Secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò determina che anche soltanto l'inesistenza di un indice impedisce l'applicazione della continuazione: ciò che, motivatamente, è avvenuto nel caso in esame. Il ricorso è meramente confutativo. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.