Cassation appeal dismissed as generic; court rejects claim regarding sentencing balance between theft and murder.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 627 of the Code of Criminal Procedure by failing to balance the theft against the murder, claiming the theft lacked finalization. The court rejected this, noting the appeal was generic because the lower court's assessment of the homicidal act was distinct from the separate evaluation of the appellant's personality under Article 133 of the Penal Code regarding the subsequent enrichment motive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 627 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal contesting a sentencing decision on the grounds of a lack of balance between distinct criminal acts is inadmissible if the complaint is generic and fails to distinguish between the evaluation of the specific criminal gesture and the separate qualification of the offender's personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOIA GIUSEPPE nato a GROSSETO il 26/11/1968 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; 72-»
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge sotto il profilo dell'art. 627 cod. proc. pen. con riguardo al bilanciamento e alla determinazione della pena perché non sarebbero state rispettate le indicazioni della Corte di legittimità sulla mancanza di finalizzazione del furto rispetto all'omicidio, è generico poiché la negativa valutazione formulata dal giudice di rinvio riguarda il gesto omicida, mentre la riprovevolezza del successivo comportamento, obiettivamente caratterizzato dalla finalità di arricchimento stigmatizzata dalla Corte di merito, è stata logicamente sottolineata ex art. 133 cod. pen. per qualificare la personalità dell'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente