Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and personal filing violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant lacked standing to challenge the execution order. The appellant personally filed the request, violating the statutory requirement that such appeals be submitted by a qualified legal representative. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order is inadmissible if filed personally by the interested party due to lack of standing, resulting in a fine and cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIANLUCA nato a BATTIPAGLIA il 14/01/1979 avverso l'ordinanza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza proposta da Gianluca DI BENEDETTO volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sei sentenze, determinando la pena complessiva in anni ventitré di reclusione. Ricorre Gianluca DI BENEDETTO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre