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Ordinanza — n. 2671/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against differentiated detention regime due to generic lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Trigila's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Trigila argued the Tribunal of Surveillance failed to provide specific reasons regarding his external contacts and did not include transcript records. The court rejected this, noting the lower court's decision was sufficiently motivated by the prisoner's criminal role and existing cautionary measures, making the request for transcripts an improper procedural demand.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against an order applying or extending a differentiated detention regime is admissible only for legal violations, specifically where the reasoning lacks minimum coherence, completeness, and logic to the point of being apparent or non-identifiable.

Parole chiave

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differentiated detention regime Tribunal of Surveillance legal violation appeal generic reasoning procedural inadmissibility concessione del sequestro curatela di paternità assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
Ricorre Giuseppe TRIGILA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 186 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola
Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia
Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone
354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie» (Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGILA GIUSEPPE nato a NOTO il 13/01/1974 avverso l'ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Giuseppe TRIGILA avverso il decreto del Ministro della giustizia con il quale è stato disposto per la durata di anni due il regime detentivo differenziato dell'articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).

2. Ricorre Giuseppe TRIGILA, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 41-bis ord. pen., per mancanza di risposta alle doglianze difensive e di specificità della motivazione sull'esistenza di presunti contatti con l'esterno, non essendo state acquisite le trascrizioni dei colloqui dai quali ciò è stato inferito.

3. È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805). 3.1.

Ciò premesso, il ricorso si limita a dedurre la genericità della motivazione senza indicare in cosa essa consista, mentre il provvedimento impugnato riferisce e valuta specificamente la posizione del ricorrente, del quale illustra la caratura criminale anche quale esponente di assoluto rilievo del clan e investito dal padre detenuto della reggenza della cosca, nonché la piena e attuale operatività dell'organizzazione, come risulta da recentissime misure cautelari adottate proprio con riguardo alla perdurante operatività e controllo del territorio del gruppo criminale sotto la direzione dello storico vertice familiare, nonché della commissione di reati in favore dell'associazione e durante il periodo di detenzione.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente tenuto conto della posizione del ricorrente nel sodalizio di riferimento, da ritenersi di evidente rilievo, dato il ruolo comunque riconosciuto e quale concretamente esplicato e i meccanismi sostitutivi che si attivavano alla carcerazione degli altri esponenti dell'omonimo clan. 3.2. Nello stesso senso, ha motivatamente valutato le captazioni, riportate nel nuovo titolo cautelare a carico del ricorrente, dei colloqui dai quali è stata tratta, in quella sede, la gravità indiziaria, qui considerata al fine di ritenere sussistente il pericolo di mantenimento dei contatti con l'esterno.

Premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «Ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l'acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie» (Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, Sarcone, Rv. 279218), il ricorso, che introduce l'inammissibile richiesta di acquisizione delle trascrizioni peritali a fronte della disponibilità del titolo cautelare che le riporta, è generico.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de