Italian Court dismisses appeal due to defense lawyer's lack of registration in the Cassation bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the Cassation bar. The defense argued for expanding the client's curfew hours, but the lower court rejected this request. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid and ordered the client to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), Art. 613, Art. 616 c.p.p.; An appeal filed by a defense lawyer not enrolled in the Cassation bar is inadmissible, resulting in the loss of litigation costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMMAD ADNAN nato in PAKISTAN il 20/05/1990 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCE/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, con ordinanza 24 luglio 2023, ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'ampliamento degli orari di allontanamento dal domicilio avanzata nell'interesse di MOHAMMAD ADNAN, sottoposto alla detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 30 aggio 2023.
2. L'atto di reclamo, sottoscritto dal difensore avv. Loredana Pasca, veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile.
3. Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre