Italian court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Massimo Criscimbeni, sought annulment based on legal violations and lack of reasoning regarding his criminal liability. The court ruled that appeals against settlements reached under Article 599-bis must be treated de plano and are inadmissible, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure must be treated de plano and are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCIMBENI MASSIMO ( CUI 064M8H0 ) nato a NETTUNO il 16/03/1974 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 7 luglio 2022, riducendo la pena inflitta a Massimo CRISCIMBENI in relazione ai reati degli artt. 56 e 57 cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Ricorre Massimo CRISCIMBENI, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Tenuto presente che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti sul trattamento sanzionatorio, i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem