Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to challenge specific flagrant offense facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Zampino inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Zampino challenged the revocation of his probation, arguing the underlying conviction was not final and the reasoning was flawed. The court rejected these claims because the appellant failed to specifically refute the evidence of the flagrant commission of crimes or the specific reasoning used by the lower tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against the revocation of probation is inadmissible if the appellant merely asserts the non-finality of the conviction without specifically challenging the existence or relevance of the proven flagrant offenses and the specific reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPINO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/08/1991 avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha revocato ex tunc l'affidamento in prova concesso ad Antonio ZAMPINO con ordinanza in data 26 gennaio 2023, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 maggio 2023 con il quale era stata provvisoriamente sospesa l'applicazione della misura alternativa.
2. Ricorre Antonio ZAMPINO, a mezzo del difensore avv. Mariangela Locuoco, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta revoca e alla decorrenza ex tunc.
3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l'affidamento poiché il ricorrente in data 15 maggio 2023 è stato colto in flagranza nella commissione, in concorso con altri, di gravi reati (truffa, sostituzione di persona ed altro). Il ricorso è generico là dove si limita a dedurre che l'accertamento non è definitivo, mentre non critica la esistenza e specifica rilevanza delle condotte accertate in flagranza, con sequestro del materiale utilizzato. 3.2. Quanto alla decorrenza della revoca, il Collegio condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859).
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata è dotata di una specifica motivazione, con valutazione del caso concreto, che il ricorso si limita a disconoscere e confutare in modo generico. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i