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Ordinanza — n. 2667/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole tribunal's refusal of special placement due to lack of community program adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2667/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Naples supervision tribunal's rejection of a special placement request. The appellant, Crescenzo De Pasquale, argued for therapeutic placement but failed to address the tribunal's reasoning regarding his non-adherence to the community rehabilitation program following a robbery. The court ruled that the lower tribunal correctly assessed his unfitness for release based on his deviant conduct and the lack of contested arguments against this specific finding.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to confront the specific grounds for the refusal of special placement, particularly regarding the lack of adherence to the community rehabilitation program and the resulting assessment of unfitness.

Parole chiave

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parole supervision appeal special placement refusal community program adherence inadmissible appeal therapeutic placement criteria attitudine all'integrazione riabilitazione incapacità lavorativa psichiatrica

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. 309/1990
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in casi particolari ex art. 94 TU Stup.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE CRESCENZO nato a NAPOLI il 26/04/1977 avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di affidamento in casi particolari ex art. 94 TU Stup. avanzata da Crescenzo DE PASQUALE, ratificando il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 1° febbraio 2022 con il quale era stata sospesa l'applicazione provvisoria della misura disposta con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 29 luglio 2021.

2. Ricorre Crescenzo DE PASQUALE, a mezzo del difensore avv. Valentino Di Ludovico, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quello recentemente ribadito da Sez. 1, Frattasio, secondo il quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293). 3.2.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base della mancata adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desunta dall'irregolarità della condotta tenuta (rapina in data 18 dicembre 2021). Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti devianti specificamente indicati che non sono contestati. 3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i