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Ordinanza — n. 2663/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole board order for social service placement due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the parole board's order lacked proper reasoning. The appellant argued against the refusal of social service placement, while the board cited the need for gradual reintegration verification. The court ruled that the board's decision was legally sound and did not require a complete revision of the criminal past.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal against a parole board order is inadmissible if it merely fails to share the board's motivated conclusions regarding the necessity of gradual benefit concessions to verify reintegration seriousness.

Parole chiave

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parole board order social service placement inadmissible appeal lack of motivation gradual reintegration penal benefits re-socialization verification assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNELLA MASSIMILIANO nato a MONTEROTONDO il 15/06/1975 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento avanzata da SCIANNELLA Massimiliano.

2. Ricorre SCIANNELLA Massimiliano, a mezzo del difensore avv. Paolo Caterino, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste per la fondatezza.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.

Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037). 3.2.

Con riguardo all'affidamento al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alla relazione di sintesi dell'Istituto di detenzione che ha elaborato un piano di trattamento solo intramurario, pur dando atto della regolarità del comportamento e dell'impegno. Il ricorso è inammissibile perché si limita a non condividere le motivate conclusioni del Tribunale di sorveglianza che evidenzia la necessità di procedere a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere compreso il disvalore dei propri comportamenti, ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà di tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l'ambiente sociale extra carcerario, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadeguati al percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata. 3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 20