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Ordinanza — n. 2661/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as irrelevant to detention home order due to existing security title and unstable residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the petitioner's argument regarding the clarity of the relationship with the host family was legally irrelevant. The lower court had rejected the request for home detention based on the concurrent existence of a security title for similar offenses and the aleatory nature of the residence, which was only mentioned during the hearing. The court held that the lower court's reasoning was not illogical and that the appeal merely disagreed with it without addressing the substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it fails to confront the specific factual and legal reasons provided by the lower court for rejecting the request, as mere disagreement with the reasoning does not constitute a valid ground for annulment.

Parole chiave

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detention home order security title inadmissible appeal Cassazione procedural dismissal domicilio all'estero detentore del domicilio inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBBA LAMIN nato in GAMBIA il 30/12/1986 avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato, per la parte che qui interessa, l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da DIBBA Lamin.

2. Ricorre DIBBA Lamin, a mezzo del difensore avv. Antonio Nebuloni, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché è irrilevante chiarire quali siano i rapporti tra il detenuto e il soggetto che ha messo a disposizione il proprio domicilio per l'esecuzione della misura.

3. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato, per rigettare l'istanza, la contemporanea esistenza di un titolo cautelare per fatti analoghi e l'aleatorietà del domicilio, peraltro indicato soltanto in occasione dell'udienza, a fronte della relazione carceraria che esclude la disponibilità di un domicilio idoneo in Italia. La motivazione non è affatto illogica, mentre il ricorso si limita a non convenire con essa. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem