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Ordinanza — n. 2660/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because aggravated robbery bars home detention regardless of mafia ties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2660/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant home detention to the appellant. The appellant argued that the lack of proven links to organized crime should allow for alternative measures, despite a conviction for aggravated robbery. The court rejected this, ruling that a conviction for aggravated robbery is an absolute bar to home detention, rendering the absence of mafia connections legally irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.; Art. 4-bis, ord. pen.: A conviction for aggravated robbery constitutes an absolute bar to home detention, regardless of whether the convicted person has connections to organized crime.

Parole chiave

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home detention aggravated robbery mafia connections alternative measures criminal appeal inadmissible appeal statutory bar detentore del domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord.
Art. 4-bis, ord. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019 — Buscia
Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010 — Allegra
Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006 — Napolitano
Corte Cost., sentenza n. 50 del 2020
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDITTO ANGELO nato a POMPEI il 03/08/1989 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., avanzata da Angelo VENDITTO in relazione a delitti aggravati per l'ostatività derivante dalla ritenuta sussistenza dell'agevolazione mafiosa (art. 4-bis ord. pen.).

2. Ricorre Angelo VENDITTO, a mezzo del difensore avv. Marco Maccaferri, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato perché non risulta indagata la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47 ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono» (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019 — dep. 2020, Buscia, Rv. 278976; in precedenza, proprio con riguardo alla rapina aggravata, si veda Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248995).

Con riferimento, in particolare, al comma 1-bis, si è chiarito che « In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47-ter, comma 1- bis, L. n. 354 del 1975, anche a seguito della sua novellazione ad opera dell'art. 7, comma quarto, n. 1 bis L. n. 251 del 2005, nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della Legge sull'ordinamento penitenziario e non al contenuto di quest'ultima disposizione, relativa ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; ne consegue che rappresenta causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti tassativamente indicati nel summenzionato art. 4 bis, a nulla rilevando, a tal fine, l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» (Sez. 1, n. 30804 del 07/07/2006, Napolitano, Rv. 234716).3.2.

Il ricorso si ostina a sostenere una diversa interpretazione secondo la quale il richiamo dell'art. 4-bis ord. pen., operato dall'art. 47-ter ord. pen., includerebbe pure le diverse «fasce» che lo contraddistinguono, sicché dovrebbe aversi riguardo alla assenza «di elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata». Si tratta, però, di una lettura errata della citata disposizione, mentre l'interpretazione giurisprudenziale non risulta affatto contrastante con i principi costituzionali, come recentemente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 50 del 2020. 3.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.