Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2659/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on early release, ruling prior detention crimes prove lack of rehabilitation intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Fabrizio Pelosi inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in applying the principle of semester autonomy. The court held that crimes committed during the period of freedom serve as definitive proof of a lack of rehabilitation intent, thereby invalidating the argument that prior detention should be evaluated separately. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 176 c.p.p.: In proceedings for early release, conduct committed during the period of freedom constitutes a reliable indicator of the lack of rehabilitation will present even in the preceding period of detention.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release proceedings rehabilitation intent semester autonomy principle prior detention crimes inadmissible appeal procedural costs sub-culture deviant remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 176 c.p.p.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELOSI FABRIZIO nato a ROMA il 23/01/1987 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; //

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di PELOSI o PELUSO FABRIZIO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 22 novembre 2022 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per quattro semestri (dal 31 ottobre 2015 al 31 ottobre 2017), sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento.

2. Ricorre PELOSI o PELUSO FABRIZIO, a mezzo del difensore avv. Angela Porcelli, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione, con riguardo alla mancata considerazione del principio di autonomia dei semestri. 2.1. Il difensore ha depositato memoria.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato, con motivazione logica e non contraddittoria, gli elementi di fatto, puntualmente esposti, dai quali ha dedotto la carenza dell'adesione al trattamento rieducativo, specificando che gli episodi delittuosi, per i quale il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato, rappresentano non solo la mancata adesione al percorso rieducativo, ma anche l'indice di una personalità tuttora attaccata ai valori della sub-cultura deviante nell'ambito dei quali erano maturati i fatti che hanno condotto alla sentenza in esecuzione. 3.2.

Il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, valorizzato, con motivazione logicamente ineccepibile, la specifica gravità delle reiterate condotte antisociali. Sotto tale angolo visuale, quindi, appare immune di vizi la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma che tali comportamenti dimostrano il fallimento del percorso rieducativo anche per il periodo precedente, trascorso in larga parte in regime cautelare custodiale, posto che alla prima occasione utile il ricorrente ha posto in essere l'ulteriore condotta deviante sopra ricordata.

Il ricorso si limita a non condividere la valutazione compiuta dal giudice di merito. 3.3. Il Collegio, in proposito, condivide il costante orientamento di legittimità secondo il quale «in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione. Ed invero, qualora il condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà, la sua ricaduta nel reato appare come sicuro elemento rivelatore del fatto che anche nel periodo precedente, trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione» (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705;

Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186). 3.4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C