Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to specify grounds of apparent lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Debarre Devis inadmissible because it failed to specify the grounds of apparent lack of motivation. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient, but the court found the complaint generic and did not address specific defects in the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal alleging apparent lack of motivation is inadmissible if it fails to specify the precise grounds for such a defect, rendering the complaint generic and devoid of concrete legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DEVIS nato a BOLOGNA il 29/08/1977 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha confermato la condanna di DEBARRE Devis per il reato dell'art. 75 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Ricorre DEBARRE Devis, a mezzo del difensore avv. Bruno Salernitano, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando l'apparenza della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico. Il ricorso non indica in cosa consista l'apparenza o mancanza della motivazione a fronte di un provvedimento che tratta tutti i motivi di appello. 3.1. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre