Criminal appeal dismissed for lack of standing due to improper personal filing violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed it personally rather than through a qualified representative. The appellant argued for the annulment of the surveillance tribunal's rejection of his claim, but the court found a violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 c.p.p.: An appeal must be filed by a qualified representative; personal filing by the appellant constitutes a lack of standing and renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHLEMMER FERDINANDO nato a NAPOLI il 25/12/1970 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; /-)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Ferdinando SCHLEMMER avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 14 settembre 2022. Ricorre Ferdinando SCHLEMMER, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023