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Ordinanza — n. 2656/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific contestation and non-devoluted periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2656/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was incongruous for one period and missing for others, but the court found the first claim failed because the appellant did not specifically contest the factual basis for the rejection. Furthermore, complaints regarding other periods were rejected as they concerned an unchallenged prior order, falling outside the scope of the current appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: An appeal against a partial grant of early release is inadmissible if the appellant fails to specifically contest the factual grounds for the rejection of other periods or if the complained periods were not the subject of the challenged decision.

Parole chiave

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early release appeal inadmissibility grounds lack of specific contestation scope of devolutum court costs and fine riduzione dell'assegno per grandi invalidi messa in libertà provvisoria attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURI HAKIK nato in ALBANIA il 26/04/1984 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell'interesse di Hakik GURI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 20 ottobre 2022 che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha concesso il beneficio per un semestre (dal 29 luglio 2013 al 19 agosto 2013/27 gennaio 2014 e dal 13 marzo 2021 al 7 aprile 2021), mentre ha rigettato il beneficio per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi della mancata adesione al trattamento, nonché ha dichiarato inammissibile l'istanza per il periodo dal 8 aprile 2021 al 4 agosto 2021, perché inferiore al semestre.

2. Ricorre Hakik GURI, a mezzo del difensore avv. Maurizio Cacaci, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando il vizio della motivazione: - per il semestre dal 4 agosto 2021 al 13 giugno 2022, la motivazione è incongrua; - per i periodi dal 28 marzo 2014 al 24 marzo 2015 e dal 4 maggio 2016 al 6 maggio 2016 e dal 3 marzo 2017 al 4 marzo 2017, oggetto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza n. 965/2019 non notificata, la motivazione è mancante.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. L'invocata valutazione è stata in realtà compiuta, mentre il ricorso si limita a contestare genericamente la sproporzione tra il rigetto e i comportamenti, giudicati ostativi, che non contesta. Ebbene, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle circostanze prese in esame dal Tribunale. 3.2. Le doglianze relative agli ulteriori periodi non possono essere prese in esame perché esaminati da una ordinanza che non risulta impugnata: la questione è, quindi, estranea al devolutum. 3.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al , versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis