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Ordinanza — n. 2655/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against early release denial due to non-compliance with home detention rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's rejection of his early release request, arguing that specific incidents were not properly weighed by the first judge. The court ruled that the lower court had already considered the cited incidents and additional misconduct within the same period, rendering the appeal's generic objections insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court has already evaluated the relevant conduct and the appellant merely contests the specific weighting of facts without demonstrating a lack of consideration for the established record.

Parole chiave

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early release denial home detention compliance procedural inadmissibility rehabilitation participation court costs and fines revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale scarcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARELLI OVIDIO nato a POPOLI il 21/03/1954 avverso l'ordinanza del 06/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Ovidio CAFARELLI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara in data 22 maggio 2023 che aveva rigettato la domanda di liberazione anticipata per il semestre dal 21 marzo 2022 al 20 settembre 2022, sul rilievo di comportamenti indicativi del mancato rispetto delle prescrizioni della detenzione domiciliare cui era sottoposto.

2. Ricorre Ovidio CAFARELLI, a mezzo del difensore avv. Antonio Di Blasio, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, criticando la decisione impugnata che ha posto a fondamento del rigetto episodi che non erano stati valorizzati dal Magistrato di sorveglianza.

3. Il ricorso è inammissibile. La valutazione di effettiva partecipazione al trattamento penitenziario, prodromica ad ulteriori eventuali processi rieducativi, è stata compiuta; il ricorso si limita a contestare genericamente che l'episodio, già considerato dal primo giudice come di per sé indicativo del fallimento della partecipazione al trattamento, non sia stato considerato dal Tribunale. Tuttavia, il Tribunale, oltre a considerare detto episodio ne ha valorizzati altri, tutti commessi nel semestre. Ebbene, fermo che il Tribunale ha richiamato l'indicato episodio già preso in esame dal Magistrato di sorveglianza, non è contestato specificamente dal ricorso quanto emerge dai comportamenti assunti nelle altre circostanze. 3.1.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il