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Ordinanza — n. 2654/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest after sentence completion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2654/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already completed his sentence before the appeal was decided. The defense argued for the annulment of the order revoking home detention, but the court found no standing to review the case. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the request.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the applicant's interest in challenging the decision has ceased to exist due to a subsequent change in factual circumstances, such as the completion of the penal sentence.

Parole chiave

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sopraggiunta carenza di interesse impugnazione revoca detenzione domiciliare completamento pena detentiva inammissibilità ricorso codice procedura penale revoca della sospensione condizionale proroga della carcerazione espulsione revoca del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995
251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 42 del 13/12/1995
202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997
206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003
tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006
Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012
234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013
252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SILVA ROBERTO nato a AVEZZANO il 02/11/1971 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la detenzione domiciliare concessa a DE SILVA Roberto.

2. Ricorre DE SILVA Roberto, a mezzo del difensore avv. Vincenzo Retico, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste per la fondatezza.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente ha espiato in data 15 agosto 2023 la pena relativa. 3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168;

Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Cos