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Ordinanza — n. 2653/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing and improper personal filing by the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2653/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant lacked legal standing to file the request personally. The appellant, Francesco Maiuolo, attempted to challenge a supervision order regarding a debt remission request by submitting the petition in his own name, violating specific procedural rules. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed personally by a party without proper legal standing is inadmissible de plano, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of standing inadmissible appeal personal filing procedural defect court costs criminal supervision de plano dismissal opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIUOLO FRANCESCO nato a MAGENTA il 03/10/1967 avverso l'ordinanza del 29/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ,/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'opposizione proposta da Francesco MAIUOLO avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 24 marzo 2023 con la quale era stata rigettata l'istanza di remissione del debito. Ricorre Francesco MAIUOLO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembr