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Ordinanza — n. 2652/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano because the appellant's lawyer is not registered on the Cassation Barroll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's lawyer, Stefano Soardi, is not enrolled on the Barroll of Cassation lawyers. The lower court had convicted the appellant of an administrative offense, and the appeal was filed under specific procedural rules for fine-only judgments. The court ruled that the lack of registration on the specialized Barroll renders the appeal inadmissible under the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), 613, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; In a cassation appeal, the request is inadmissible if the lawyer representing the appellant is not enrolled on the Barroll of Cassation lawyers.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Barroll of Cassation lawyers Code of Criminal Procedure de plano declaration unqualified legal representation pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale multe non pagate

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Stefano Soardi, veniva trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (art.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.).
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBARKI KHALED (CUI: 05VIU41) nato in TUNISIA il 15/12/1984 avverso la sentenza del 03/05/2022 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice di pace di Bergamo, con sentenza in data 3 maggio 2022, condannava alla pena di euro 8.000 di ammenda MBARKI KHALED in relazione al reato dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286.

2. L'atto di appello, sottoscritto dal difensore avv. Stefano Soardi, veniva trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). 2.1 II difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. 2.2. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem