Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2651/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed de plano because the lawyer filing it was not registered on the Cassation bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defending lawyer was not enrolled on the Cassation bar. The defense attorney argued for the modification of the client's residence, but the procedural defect rendered the claim unprocessable. Consequently, the court ordered the client to pay legal fees and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613, Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lawyer is not enrolled on the Cassation bar, and such inadmissibility may be declared de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano Cassation bar enrollment criminal appeal procedure unqualified lawyer legal fees and fine ritiro della domanda di revisione sanzione disciplinare del notaio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Andrea Lo Presti, veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARPIETRO GIUSEPPE nato il 14/12/1980 avverso l'ordinanza del 12/01/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di MESSINA/fissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Messina, con l'ordinanza indicata in intestazione, ha rigettato l'istanza di modifica del domicilio avanzata nell'interesse di NOTARPIETRO Giuseppe.

2. L'atto di reclamo, sottoscritto dal difensore avv. Andrea Lo Presti, veniva trasmesso dal Tribunale di sorveglianza a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non trattandosi di provvedimento reclamabile. 2.1. Il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 di