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Ordinanza — n. 2459/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for stalking and home invasion as generic and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2459/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nobile Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for stalking and home invasion, citing lack of reasoning, excessive sentencing, and incorrect legal qualification. The court rejected these grounds because they were merely stated without supporting arguments, rendering them generic and insufficient to challenge the lower court's well-motivated decision.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must be accompanied by specific reasons justifying the complaints; generic statements without substantive legal arguments fail to meet admissibility requirements and result in dismissal.

Parole chiave

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lack of motivation appeal generic appeal grounds stalking criminal offense violation of domicile inadmissible appeal court costs award procedural defect allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 612 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MARCO nato a BADIA POLESINE il 01/07/1979 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nobile Marco ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 21 marzo 203 che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Verona del 30 settembre 2022 per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. e del reato di cui all'art.614 cod. pen. di violazione di domicilio. -Ritenuto che i motivi di ricorso -rappresentati dalla carenza di motivazione ex art.129 cod. proc. pen., dalla eccessività della pena e dalla erronea qualificazione giuridica del fatto- sono unicamente enunciati senza essere accompagnati dalle ragioni giustificative delle doglianze e r sultano per questo essere del tutto generici a fronte di una motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 6,7,8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 sigliere estensore Il Presi