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Ordinanza — n. 2457/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal disarticulation of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2457/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to consider specific police recordings and violated procedural rules by refusing to integrate new evidence. The court rejected these claims as generic and insufficient to challenge the lower court's established reasoning regarding the completeness of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of missing evidence or procedural errors without specific disarticulation of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural integration evidence recording appellate review risarcimento alle vittime di reati violazioni della legge sulle armi reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
110 del 1975; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 603 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTERIO ALESSANDRO nato a CREMONA il 301:12/1979 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ponterio Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, previa rideterminazione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili, ha Confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale, in sede di rito abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, 612 comma 2 e 339 cod. pen., e 61 n. 2 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 lett.

d) cod. proc. pen. nel giudizio di secondo grado - e il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta medesima - attraverso l'acquisizione delle "registrazioni delle telefonate del sig. Ponterio alla Questura di Brescia ed ai Carabinieri di Brescia" sono del tutto generici e fuori fuoco, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito - pag. 6 sentenza impugnata, che ne ha rimarcato l'ininfluenza nel contesto di un quadro probatorio ampiamente delineato - e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto idonee e disarticolarne il ragionamento (il contenuto delle telefonate alle forze di polizia, quand'anche rispondente alle doglianze del prevenuto; non sarebbe comunque incompatibile con esternazioni di diverso taglio, dirette via cavo a Bodini Paolo e al centralino della casa di cura); che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.

U. n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rileVato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C