Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2456/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request for remittal due to failure to meet strict procedural filing deadlines under Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to comply with the strict seven-day notification requirement mandated by Article 46 of the Code of Criminal Procedure. Although the applicant alleged a conflict of interest within the Trapani Tribunal, the court found no evidence that the request was properly filed with the presiding judge or notified to other parties within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the request inadmissible and imposed a fine of €3,000 on the applicant for the evident lack of diligence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 48 co. 6 c.p.p.: A request for remittal of proceedings is inadmissible if not filed with the presiding judge and notified to other parties within seven days, and the applicant must pay a fine for evident lack of diligence.

Parole chiave

Generato dall'IA
request for remittal procedural inadmissibility notification deadline conflict of interest court fine Code of Criminal Procedure impartiality objection ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.
Art. 48 co. 6 c.p.p.
e che, ai sensi dell'art. 48, co.
art. 45 cod. proc. pen
art. 46 cod. proc. pen
art. 46 comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: RUGGIERI ROSA MARIA nato a PALERMO il 03/10/1968 trasmessa dal TRIBUNALE di TRAPANI con ordinanza del 18/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ruggieri Rosa Maria ha presentato richiesta di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., in quanto imputata nell'ambito del procedimento penale n. 1103/19 r.g. del Tribunale di Trapani; osservato che tale istanza, come pervenuta a questa Corte, fondata sull'assunto radicamento di una "situazione di incompatibilità all'interno del Tribunale di Trapani", che non garantirebbe l'imparzialità dell'organo giudicante del citato processo, non ha rispettato il disposto di cui all'art. 46 cod. proc. pen., e, in particolare, non risulta depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, né risulta notificata dal richiedente, entro sette giorni, alle altre parti; rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46 comma 4 cod. proc. pen. e che, ai sensi dell'art. 48, co. 6 c.p.p., la richiedente deve essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità della richiesta non consente di ritenerla immune da colpa (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la istante al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2023 Il Con gliere estensore Il Pres4ente