Italian Court dismisses appeals against aggravated assault convictions for being mere complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Monello Vincenzo and Monello Andrea inadmissible. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding their responsibility for aggravated assault was flawed and insufficiently motivated. The court rejected these claims as generic complaints about factual disputes already properly evaluated by the trial judge, finding no legitimate ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals based on alleged defects in the reasoning of the lower court are inadmissible if they constitute mere complaints about factual assessments or generic criticisms of the evidence evaluation without specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONELLO VINCENZO nato a AVOLA il 01/12/1959 MONELLO ANDREA nato a TORINO il 24/03/1987 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Monello Vincenzo e Monello Andrea - con distinti ricorsi - ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di Monello Vincenzo, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen. e - il solo Monello Vincenzo - anche del reato di cui agli artt. 81 cpv.,612 comma 2 cod. pen.; considerato che il motivo di ricorso di Monello Vincenzo e quello del ricorso di Monello Andrea, con i quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 -6 della sentenza impugnata) - e dunque affetti da genericità - sono anche manifestamente infondati, perché inerenti a presunti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione affatto emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Ccrte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, Matera Luigi, e sui riscontri esterni provenienti dai contributi testimoniali dei testi oculari Grossi e Specchia, che hanno efficacemente ricostruito l'andamento della vicenda e la sinergica partecipazione di tutti e due gli imputati all'aggressione fisica in danno del Matera e - quanto alla posizione di Monello Vincenzo - in relazione alle "plateali" minacce proferite al suo indirizzo); rilevato, in conclusione, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa deleva-rnmende. Cos