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Ordinanza — n. 2453/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding bank fraud liability declaration. The court rejected the appeal as vague and repetitive. The appeal was declared inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2453/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the declaration of criminal responsibility for bank fraud, but the court found the grounds generic and merely repetitive of issues already resolved by the lower court. The decision relied on the principle that such appeals must provide specific, substantive legal arguments rather than vague criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the territorial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection bank fraud liability repetitive arguments procedural costs award irregolarità finanziarie documenti bancari mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERO ALESSANDRO nato a TORINO il 01/07/1961 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Olivero Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, che, previa concessione della sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 137 comma 1 bis Decr. Lgs. n. 385 del 1993;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità è generico per indeterminatezza, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che, con motivazione ampia e logicamente corretta, ha ribadito, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di mendacio bancario configura un reato di pericolo la cui integrazione prescinde dalla consumazione di un effettivo pregiudizio per l'istituto di credito;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2023 Il consig ere estensore Il Presidénte