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Ordinanza — n. 2449/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic nullity claim lacking specific prejudice regarding witness statement readability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the nullity claim. The appellant argued that the preliminary hearing transcript was illegible, but the court found the complaint lacked the specificity required by law to demonstrate actual prejudice to the defense. Consequently, the generic allegation failed to overcome the appellate court's reasoning that the handwriting was not unintelligible and the facts were properly valued.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: A nullity claim based on document illegibility is inadmissible if it is too generic to identify specific effects on the defense or to demonstrate actual prejudice to the proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic nullity claim witness statement readability prejudice to defense specificity requirement bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio principale ed accessorio; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., a causa di un'assunta illeggibilità del verbale dell'udienza preliminare contenente le dichiarazioni del teste Passera, è estremamente generico per indeterminatezza in quanto - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI MARIO nato a TREVIGLIO il 23/03/1966 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Conti Mario ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha parzialmente confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del delitto di cui all'art. 216 primo comma n. 1 L.F. ed esclusa l'aggravante dell'art. 219 comma 2 L.F. , ha rideterminato il trattamento sanzionatorio principale ed accessorio; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod. proc. pen., a causa di un'assunta illeggibilità del verbale dell'udienza preliminare contenente le dichiarazioni del teste Passera, è estremamente generico per indeterminatezza in quanto - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica quali effetti disarticolanti, rispetto ai contenuti del provvedimento impugnato, sarebbero traibili dall'apporto conoscitivo del suddetto e quale in concreto sia stata la lesione delle prerogative della difesa - così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, in ogni caso, la genericità del rilievo non permette di superare le diverse e non illogiche argomentazioni spese, sul punto, dalla sentenza impugnata, secondo cui la grafia del cancelliere "non risulta affatto del tutto incomprensibile", tanto che le circostanze riferite dal testimone sono state comprese e valorizzate dal giudice di primo grado e, con l'atto di gravame, dal ricorrente medesimo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme