Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating appellate arguments without specific factual challenges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of attack merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding the transfer of resources to a related company, claiming it lacked a counter-performance. The court ruled that such arguments fail the specific requirement of a critical argument against the judgment and exceed the cassation court's power to re-evaluate factual evidence, which remains exclusively with the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected in the judgment under review, failing to provide a specific and critical argument against the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETTI CRISTIANO nato a LOVERE il 07/05/1971 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; \\ y Rilevato che Cretti Cristiano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 216 primo comma nn. 1 e 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi dunque i suddetti motivi considerare non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 5 e 6 sentenza secondo grado, a riguardo della evidente natura distrattiva dell'operazione di trasferimento di risorse in capo a società a lui comunque riconducibile, in assenza di contropartita); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così