Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lasri Youssef inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding the imposed sentence, but the court found this claim baseless. The decision rests on the principle that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary power, which was properly exercised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the alleged defect of motivation is manifestly unfounded, as the assessment of sentencing discretion belongs to the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASRI YOUSSEF CUI 033UCY0 nato il 10/06/1984 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Lasri Youssef ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, che ha confermato la sentenza del locale tribunale, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla pena irrogata, è manifestamente infondato, perché - da un lato - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto, anche in considerazione del contenimento del trattamento sui minimi &inali, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 sentenza primo grado, pag. 4 sentenza di appello), con particolare riferimento alla discreta gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Coisì deciso il 6 dicembre 2023 ktk) //mi I consigliere estensore Il Presidente, T