Cassation court dismisses appeal for generic retrial of facts and inadmissible challenge to general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued for a retrial based on alleged accounting fraud and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic arguments outside cassation powers and unsupported by specific procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its judgment on general mitigating circumstances, which are reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHIN GRAZIANO nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 22/07/1950 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Franchin Graziano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 216 primo comma n. 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che laimenta inosservanza della legge penale con riferimento al giudizio di responsabilità, è indeducibile in questa sede perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa, quanto generica, reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dunque non specifiche, soltanto apparenti ed in violazione del dovere di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 3 e 4 della sent. impugnata, a riguardo dell'omessa ostensione della documentazione contabile, connotata da plurimi indici di fraudolenza, costituiti dallo sfuggente contegno del prevenuto e della strumentalità dell'occultamento dell'impianto contabile all'impedimento della ricostruzione degli accadimenti aziendali con precipuo riguardo al "passaggio" dei beni e dell'avviamento ad altra società, comunque riconducibile alla famiglia Franchin); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.4 della sentenza impugnata, a riguardo dei significativi precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de(ciso il 6 dicembre 2023 kw• Il Consigliere estensore Tiziano Masini D E PO ITA.TA Coli IN CANC iLLERIA