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Ordinanza — n. 2443/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding discretionary sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Shirzat Hussein Goran inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment for failing to apply general mitigating circumstances and for excessive sentencing. The court ruled that such arguments are inadmissible in a final review stage because sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately addressed relevant facts without needing to consider every single element.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: An appeal contesting the non-application of general mitigating circumstances or the excessiveness of the penalty is inadmissible in a final review stage, as the assessment of sentencing discretion and the selection of relevant facts remain within the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances sentencing discretion final review stage penal code provisions uso di un documento falso contraffazione di merci esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.
art. 489 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHIRZAT HUSSEIN GORAN nato il 08/09/1992 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; f Rilevato che Shirzat Hussein Gora ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 489 cod. pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, che - richiamando i vizi di cui all'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. - contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 e 6 della sentenza con riferimento alla discreta gravità del fatto, all'ininfluenza del consenso prestato all'acquisizione al fascicolo degli atti di indagine, all'insussistenza di segnali di concreta resipiscenza e, più in generale, di positiva valutazione ai f ni della richiesta) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, quanto all'eccessività della pena, il motivo si rivela del pari manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella cliscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano in particolare le citate pag. 5 e 6 della sentenza impugnata);

Rilevato in definitiva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Con gliere esten