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Ordinanza — n. 2441/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against peace court penalty converted to appeal due to pecuniary sentence and civil damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2441/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court converted the cassation appeal into an ordinary appeal because the contested judgment imposed a fine and civil damages. The appellant challenged the reasoning of the peace court's conviction for personal injuries, while the civil party's defense was noted. Since the judgment included a pecuniary penalty, the law requires such appeals to be treated as appeals rather than cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 569 commi 1 e 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 37 Decr. Lgs. n. 274 del 2000: A cassation appeal against a peace court judgment imposing a pecuniary penalty and civil damages must be converted into an appeal.

Parole chiave

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cassation appeal conversion peace court judgment pecuniary penalty civil damages compensation personal injuries offense risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 569 commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
pen., versandosi in una ipotesi di impugnazione a norma dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 37 Decr. Lgs. n. 274 del 2000
pen., e trattandosi di sentenza del giudice di pace appellabile dall'imputato - in quanto i capi del provvedimento impugnato, oggetto del ricorso, sono di condanna ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 37 Decr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUFFA VINCENZO SALVATORE nato a SERRA SAN BRUNO il 06/06/1985 avverso la sentenza del 15/05/2023 del GIUDICE DI PACE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Ruffa Vincenzo Salvatore ricorre "per saltum" avverso la sentenza del giudice di pace di Vibo Valentia, che lo ha condannato alla pena di 600 euro di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di lesioni personali in danno di Pitaro Francesco; considerato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della sentenza di condanna; rammentato che, ai sensi dell'art. 569 commi 1 e 3 cod. proc:. pen., versandosi in una ipotesi di impugnazione a norma dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., e trattandosi di sentenza del giudice di pace appellabile dall'imputato - in quanto i capi del provvedimento impugnato, oggetto del ricorso, sono di condanna ad una pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 37 Decr. Lgs. n. 274 del 2000) - il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello; dato atto che, in data 16 novembre 2023, il difensore di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 2023 la difesa dell'imputato ha inoltrato memoria difensiva; P. Q. M. qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia per l'ulteriore corso. Così deciso il