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Ordinanza — n. 2440/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2440/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Bolognesi's appeal against his conviction for perjury inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and excessive sentencing, but the court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning regarding mitigating factors was not logically flawed.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances belongs to the judge of merit, and appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible unless the reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances perjury conviction recidivism Cassation inadmissibility inganno sull'identità dichiarazione mendace identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLOGNESI MARCO nato a PORTOMAGGIORE il 06/11/1962 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Bolognesi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. con recidiva reiterata ed infraquinquennale; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e, quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata è parimenti esente da evidenti illogicità (pag. 1, a riguardo della rilevanza delle modalità del fatto e dell'ininfluenza del consenso prestato all'acquisizione degli atti d'indagine al fascicolo per il dibattimento e pag. 2, a riguardo dei precedenti penali del prevenuto; si vedano anche pag. 3-4 sentenza di primo grado, in doppia conforme), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos