Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as generic complaints on facts and inadmissible generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeal by Minguzzi Marina and Bertani Elio inadmissible regarding their conviction for fraud against an elderly person. The appellants argued for a new trial based on alleged procedural errors and the non-existence of the crime, but the court found these arguments merely generic complaints on facts rather than substantive legal issues. Consequently, the court ruled that such grievances are not permitted in the final appeal stage and dismissed the claim concerning generic mitigating circumstances as infounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in the final instance stage must address substantive legal issues; generic complaints on facts or mere expressions of dissatisfaction regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
final appeal admissibility generic complaints on facts generic mitigating circumstances criminal appeal procedure inadmissible appeal truffa in materia di prestazioni lotta contro la frode inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MINGUZZI MARINA nato a LUGO il 20/01/1973 BERTANI ELIO nato a PIOMBINO il 21/02/1967 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Minguzzi Marina e Bertani Elio, con unico atto, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640, 491 cod. pen.; Ritenuto che con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie di reato ascritta ed all'attribuibilità del fatto agli imputati, sono generici, perché meramente riproduttivi, anche per indeterminatezza, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado, con le cui argomentazioni il ricorso non si è confrontato (pag. 3 e 4 sentenza impugnata, a riguardo delle evidEnti modalità decettive utilizzate in danno di persona anziana, che non si è avveduta della falsità della cambiale consegnatale) e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, a riguardo del contegno processuale e degli svariati precedenti penali) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanenco disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos