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Ordinanza — n. 2438/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as excessive sentence claim is inadmissible under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2438/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground challenging the excessive sentence is not permitted in the Court of Cassation. The appellant argued the penalty was too harsh, but the court noted that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Criminal Code. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The claim that a sentence is excessive is inadmissible before the Court of Cassation as it pertains to the discretion of the trial judge regarding sentencing.

Parole chiave

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excessive sentence claim Court of Cassation jurisdiction sentencing discretion inadmissible appeal Italian criminal procedure aiuto all'evasione di detenuti uso di false generalità espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 385 comma 3 cod. pen.
Art. 61 n. 2 cod. pen.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 495 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROZNOVEANU LAURENTIU CIPRIAN nato il 26/06/1994 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Roznoveanu Laurentiu Ciprian ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per i reati di cui all'art. 385 comma 3 ed agli artt. 61 n. 2, 495 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tenuto conto, peraltro, dell'assestamento della pena sui minimi edittali (si vedano in particolare pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 4 della sentenza di primo grado, in doppia conforme);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così