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Ordinanza — n. 2437/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2437/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI MARCELLO nato a CAGLIARI il 21/09/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Atzeni Marcello ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, previa declaratoria d'intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 76 comma 3 Decr. Lgs. n. 159 del 2011, ne ha confermato l'affermazione di reità per il reato di cui all'art. 495 e 61 n.2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado;

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2437/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dichiarazione mendace reticenza dolosa dei difetti reato continuato prova del dolo reato mancato facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
2 sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZENI MARCELLO nato a CAGLIARI il 21/09/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Atzeni Marcello ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, previa declaratoria d'intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 76 comma 3 Decr. Lgs. n. 159 del 2011, ne ha confermato l'affermazione di reità per il reato di cui all'art. 495 e 61 n.2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado;

Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale non è consentito in sede di legittimità - in quanto violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, contestativi del solo giudizio relativo all'entità dell'aumento previsto per la recidiva ed a quello di comparazione tra la recidiva stessa e le attenuanti (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) - ed è, inoltre, manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, hanno fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 3 sentenza primo grado, pag. 2 sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il Fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2023 Il coRsi iere estensore Il Presid