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Ordinanza — n. 2436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to provide specific arguments distinct from those already rejected by lower courts. The appellant attempted to re-evaluate factual credibility and sentencing amounts, but the court found no illogicality in the appellate judgment's assessment of evidence and the victim's testimony. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that merely repeat reasons already examined and rejected by the court below, without presenting specific new arguments or demonstrating a manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity factual re-evaluation procedural costs judicial discretion manifest illogicality risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
21 del 11/11/1994, Cresci); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
21 del 11/11/1994, Cresci); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 2, n. 37925 del 12/6/19
Cass. sez. 5, n. 40005 del 7/3/14
Cass. sez. 3, n. 44418 del 16/7/13
Cass. sez. 2, n. 5606 del 8/2/07
Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12
Cass. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Cass. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Cass. Sez. 2, n. 51192 del 2019
Cass. Sez. U, n. 12602 del 1.7/12/2015
Cass. Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005
Cass. Sez. Un. 32 del 22/11/2000
Cass. Sez. U, n. 15 del 30/06/1999
Cass. Sez. U, n. 21 del 11/11/1994
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIELLO NICOLA nato a VICENZA il 27/01/1978 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Mattiello Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 23 novembre 2022 che, previa riduzione della somma liquidata a titolo di provvisionale in conto risarcimento, ha confermato l'affermazione di reità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 61 n. 11, 614 commi 1 e 4 e 582 cod. pen., in Monterenzio il 15 luglio 2015, in danno della parte civile Carletti Samantha, come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2„ n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); in proposito, mette conto aggiungere che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione; il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (così Sez. 2, n.51192 del 2019, M., Rv. 278368); ritenuto dunque che il primo motivo di ricorso, che si duole di una carenza di Motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, in relazione al giudizio di credibilità della persona offesa e della valutazione delle emergenze probatorie, costituisca mera reiterazione delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da evidente illogicità, dalla sentenza impugnata - e si riveli comunque manifestamente infondato, atteso che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della affidabilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le Nj' ;' dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e in ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime; che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, integrandosi con quella di primo grado, ha ripercorso, con argomentazioni non illogiche e anzi persuasive, il giudizio di credibilità della persona offesa dal reato e gli elementi di convalida esterna, individuabili, a titolo esemplificativo, nel certificato medico delle lesioni (compatibile con la di lei esposizione della vicenda), nella deposizione del figlio maggiore di lei, nelle medesime dichiarazioni dell'imputato (pag. 4 sentenza di appello), che ha ammesso di essere entrato nelle pertinenze dell'abitazione della vittima senza espressa autorizzazione e, ancora, nelle argomentazioni del doppio grado di giudizio quanto all'inattendibilità del collega di costui, Bonini (pagg. 1 e 5 sentenza di secondo grado), che, del resto, nella sua incertezza ("sarà scivolata, sarà caduta, non lo so come ha fatto a cadere..."), non ha neppure assistito alla scena nella sua interezza; si tratta evidentemente di elementi che, proprio per la valenza processuale del riscontro oggettivo, propagano la propria forza confermativa all'intera narrazione della parte civile; che, in definitiva, non è dato cogliere profilo di illogicità o un vizio di contraddittorietà processuale nella prevalenza accordata ai contributi offerti dalla parte civile, dai citati indici di convalida estrinseca e dalla documentazione sanitaria rispetto alla versione propugnata dal prevenuto, e tantomeno nel giudizio di inverosimiglianza di una tesi orientata nel complesso a prospettare la formulazione di false accuse di rilievo penale, finalizzate ad ottenere indebitamente una somma di denaro a titolo risarcitorio; osservato che il secondo motivo si rivela vieppiù generico, assertivo e manifestamente infondato, poiché si limita a contestare la liquidazione equitativa del risarcimento del danno accordato alla parte civile, estremamente contenuta e, peraltro, assistita da motivazione ponderata ed equilibrata (pag.5 sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione sopravvenuta alla sentenza impugnata, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 1.7/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di i nammissibilità del ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in