Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper fact re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of a mitigating circumstance and the assessment of responsibility, arguing the first and second grounds were generic repetitions of appellate arguments already rejected. The court ruled these grounds were not specific enough to warrant a re-evaluation of evidence, which falls exclusively within the trial judge's domain, and the third ground was improper for a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the trial judge's, and appeals must contain specific, non-generic grounds distinct from those already addressed at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO GIUSEPPE nato a RUVO DI PUGLIA il 20/08/1956 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Chieco Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 216 primo comma n. 2 r.d. n. 267/42; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e della reiezione della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 219 L.F., sono indeducibili in questa sede perché fondati su ragioni che si risolvono nella pedissequa, quanto generica, reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dunque non specifiche, soltanto apparenti ed, in violazione del dovere di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. in particolare pag. 5-7 sent. impugnata, a riguardo dell'omessa ostensione della documentazione contabile, connotata da plurimi indici di fraudolenza, costituiti da sedi fittizie e dallo sfuggente contegno del prevenuto; la significativa entità del passivo accumulato dalla procedura, a fronte dell'insussistenza di attivo e della benchè minima collaborazione dell'attuale ricorrente); ritenuto che, in ogni caso, detti motivi siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa