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Ordinanza — n. 2433/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and insufficiently specific grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Vicario Giancarlo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for fraudulent bankruptcy, arguing that crucial documentary evidence was not obtained and that he was incorrectly identified as a de facto administrator. The court rejected these claims because the appeal grounds were too generic and failed to specify the evidentiary elements required to challenge the trial record, violating procedural rules on appeal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the evidentiary elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds evidentiary requirements de facto administrator fraudulent bankruptcy conviction bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen.); esso si rivela, comunque, estremamente generico e indeterminato, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICARIO GIAN CARLO nato a CAMINO il 10/04/1942 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Vicario Giancarlo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata assunzione di una prova decisiva nel processo di appello è inammissibile, perché - in quanto riferito a presunte, quanto generiche istanze di acquisizione documentale (la copia e/o l'originale dei registri di carico e scarico del magazzino, inerenti i rapporti tra la società fallita e la Eridania s.p.a.) già asseritamente formulate nel processo di primo grado - non dedotto con i motivi di appello (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.); esso si rivela, comunque, estremamente generico e indeterminato, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e la loro efficacia disarticolante rispetto al tessuto ricostruttivo delle prove, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che altrettanto vago e generico si palesa il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto al ricorrente, irrimediabilmente travolto dal medesimo giudizio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il cortsi liere estensore Il Président