Cassation annuls appeal for aggravated threats due to statute of limitations expiring before judgment. The court ruled the crime extinguished by prescription, annulling the penalty. The second appeal reason was rejected as generic and unsupported by facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the contravention for aggravated threats had expired under the statute of limitations. The appellant argued the lower court failed to declare the crime extinguished by prescription, while the defense claimed self-defense was applicable. The court held that the five-year limitation period expired in 2020 and mandated immediate declaration of non-punishment, rejecting the generic second ground for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, 161 c.p.; Art. 129 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription before the judgment, the court must declare non-punishment ex officio, and the cassation appeal based on this omission is admissible even if raised as a single ground.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTI RICCARDO nato a MILANO il 20/09/1981 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Corti Riccardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 febbraio 2023 che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo ha aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e del delitto di minaccia aggravata in danno di Patruno Francesco, fatti commessi il 27 ottobre 2015, con la contestazione di recidiva reiterata ed infraquinquennale. Con primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 157 e dell'ar. 161 comma 2 cod. pen., sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 per intervenuta prescrizione, maturata il 27 ottobre 2020, prima della sentenza impugnata.
Con un secondo motivo si è doluto dell'inosservanza dell'art. 52 Cod. pen. e di un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, egli essendosi semplicemente Opposto ad un'aggressione realizzata dal Patruno. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 I. n. 110/75, in assenza di evidenze connesse a vicende sospensive del relativo corso, si è consumato con lo spirare di 5 anni dalla data di commissione del fatto, ai sensi degli artt. 157 comma 1 e 161 comma 2 cod. pen., dunque in data 27 ottobre 2020.
Pertanto, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizic ne.
Il secondo motivo è, invece, generico - perché omette di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre lagnanze già adeguatamente respinte dalla Corte territoriale - e manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito ampia e logica motivazione, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità dell'imputato e sulla inconfigurabilità degli elementi dell'invocata causa di giustificazione, privi di riscontro negli atti del processo (pag.3-4 sent. appello e prima pagina dei "motivi della decisione" di primo grado); non è consentita alla Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 1 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui ,31 capo a) è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 2000 di ammenda. Dichiara inammissibile nel resto il ricors