Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carrubba Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his guilt for impersonation, citing generic legal errors and a request for new evidence. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already examined by the trial judge without providing specific legal reasoning or demonstrating why the existing record was insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or purely contestatory arguments that fail to address the ratio decidendi of the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA ANDREA nato a VITTORIA il 20/08/1983 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Carrubba Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona in danno di Insolia Vincenzo; considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e "mancata assunzione di una prova" decisiva in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria, sono del tutto generici, perplessi e puramente "contestativi", perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (a riguardo della certa riconducibilità all'imputato dell'iniziativa illecita, volta a procurarsi le forniture delle utenze domestiche sotto falso nome) e perché, omettendo di confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non prospettano le ragioni di diritto che sorreggono le richieste; che, quanto in particolare all'istanza di integrazione dell'istru2:ione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è consolidato principio di diritto che "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.
U.n.12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820) e che, di conseguenza, la relativa opzione rientra nel perimetro del libero convincimento del giudice di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il conSigli re estensore Il Presici