Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds reiterating lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal by Punta Alessia and Rizzi Alda inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged the second-instance confirmation of their guilt for burglary and violence, but their arguments were deemed generic and repetitive of reasons already rejected by the appellate court. The court ruled that the appeal failed to provide specific new grounds or demonstrate a manifest illogicality in the lower court's reasoning, thus violating the requirement for specific cassation motives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of those already examined and rejected by the court of appeal, without presenting specific new arguments or demonstrating a manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUNTA ALESSIA nato a CHIAVENNA il 12/01/1995 RIZZI ALDA nato a CHIAVENNA il 05/04/1957 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che, con unico atto di ricorso, Punta Alessia e Rizzi Alda ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato l'affermazione di reità delle imputate per i reati di cui agli artt.110, 612 bis, 582,585 in relazione all'art. 576 n. 5.1, 614 co. 1 e co. 4 cod. pen., commessi in danno di Pedoni Adriana, come sancita dalla sentenza di primo grado; ricordato il consolidato principio in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno; sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro); rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12) e che nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); rilevato dunque che il comune motivo del ricorso, volto a lamentare violazione di legge in relazione all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 614 commi 1 e 4 cod. pen., è puramente contestativo e reiterativo delle lagnanze già disattese, con motivazione congrua ed immune da illogicità, dalla sentenza di secondo grado, che ha illustrato compiutamente le ragioni del giudizio di credibilità intrinseca della persona offesa e la dinamica dell'intrusione nel di lei domicilio con contestuale violenza alla persona (pag.5); ritenuto che la memoria difensiva inoltrata nell'interesse delle imputate il 15/11/2023 nulla consenta di aggiungere o di modificare rispetto alle conclusioni così rassegnate; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. ben., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguano la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023 Il consi lipre esten