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Ordinanza — n. 2425/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2425/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIDA ANGELO nato a PEDIVIGLIANO il 30/07/1965 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Vida Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure„ nel rito abbreviato, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria per effetto di operazioni dolose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quale "amministratore di fatto" è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581., comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2425/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581., comma 1, lett.

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta crisi finanziaria danno patrimoniale procurato con astuzia reato economico irregolarità finanziarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIDA ANGELO nato a PEDIVIGLIANO il 30/07/1965 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Vida Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure„ nel rito abbreviato, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed impropria per effetto di operazioni dolose; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di una motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità quale "amministratore di fatto" è estremamente generico e puramente assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581., comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata articolata e logicamente corretta in relazione a diversi capi d'imputazione, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consi 1/4ijkestensore Il Presi lénte