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Ordinanza — n. 2421/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to cite correct procedural violation articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reiteration of guilt and violation of the principle of correlation between accusation and judgment, but the court found these grounds generic and legally unfounded. The decision relied on established case law regarding the causality required for the crime of fraudulent bankruptcy and the specific procedural requirements for challenging a change in the defendant's legal role.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, reiterative of prior analysis, or fail to correctly identify the specific procedural violation, such as the proper article for challenging a change in the defendant's legal qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal principle of correlation fraudulent bankruptcy crime change of legal role concorrenza sleale procedura di ricusazione carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 216 comma 1 n. 1 L.F.
L.F., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 216 comma 1 n.
Art. 219 ult. co. L.F.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
- in relazione alla assunta violazione del pr ncipio di correlazione tra accusa e sentenza è fuori fuoco e manifestamente infondato, perché, per un verso, avrebbe dovuto essere richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
- in relazione alla assunta violazione del pr ncipio di correlazione tra accusa e sentenza è fuori fuoco e manifestamente infondato, perché, per un verso, avrebbe dovuto essere richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 521 cod. proc. pen.
- e, per altro verso, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
- e, per altro verso, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli
Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca
pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutal:a l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA ALFONSO nato a VILLARICCA il 11/03/1963 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Doria Alfonso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa riqualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice, dichiarato estinto per prescrizione, lo ha ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, con la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 ult. co .

L.F., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'affermazione di reità per il delitto di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 L.F. è generico, perché reiterativo di censure già analizzate con enunciati razionali dalla pronunzia impugnata ed è manifestamente infondato, perché ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); la Corte territoriale ha logicamente e congruamente chiarito che il drenaggio di risorse - non limitato all'importo di euro 4000 - a favore dell'imputato è avvenuto "in assenza di qualsivoglia giustificazione" (pagg.3 e 8); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge penale - art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. - in relazione alla assunta violazione del pr ncipio di correlazione tra accusa e sentenza è fuori fuoco e manifestamente infondato, perché, per un verso, avrebbe dovuto essere richiamato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. - e, per altro verso, non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutal:a l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073); che, in ogni caso, la valutazione operata dalla Corte di merito (pag.8) risulta immune da censure in questa sede, esulando dal perimetro delle attribuzioni della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui delibazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa radicare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processualm;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle amm