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Ordinanza — n. 2418/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation regarding fraud in document bankruptcy conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Frigeri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Frigeri argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding his responsibility for document bankruptcy, but the appeal was generic and merely reiterated previously rejected complaints. The court ruled that the lower court adequately analyzed the evidence and that cassation courts cannot re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: A cassation appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible when the lower court has provided a rational and logical argumentation on all contested issues, as the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements.

Parole chiave

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document bankruptcy fraud lack of motivation generic appeal cassation inadmissibility factual evaluation lower court powers court costs and fine bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018
sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRIGERI ROMANO GIOVANNI nato a BERGAMO il 11/07/1965 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO IMASINI; Rilevato che Romano Giovanni Frigeri ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente si lamenta di una carenza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico - perché esclusivamente reiterativo di doglianze già respinte con motivazione razionale dalla sentenza della Corte di merito - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomeitato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della inattendibile tenuta della contabilità, che non include ed è altro rispetto ai bilanci, che in definitiva rappresentano un prospetto finale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente - cfr. sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - fermo restando che la società fallita è la Klever s.r.l. e non altra società), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec