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Ordinanza — n. 2417/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding evidence evaluation and lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence and lacked sufficient motivation regarding his criminal liability. The court rejected this, noting the complaint was generic and merely repeated arguments already dismissed by the territorial court without addressing specific evidentiary issues.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; appeals must be specific and grounded in the actual reasoning of the lower court, not generic complaints about the evaluation of proof.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence lack of motivation criminal liability judicial review limits bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
art. 606 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FABIO nato a BRESCIA il 13/05/1957 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Greco Fabio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con la aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n.

1) I.f.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui il difensore si lamenta di carenza della motivazione e di mancata assunzione di prove decisive in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo - è: del tutto fuori fuoco, perché agganciato al vizio di cui alla lett.

d) dell'art. 606 c.p.p., che riguarda la mancata assunzione di prove decisive, mentre, in concreto, il deducente si lagna di un'omessa od impropria interpretazione di una prova puntualmente assunta, la testimonianza del fratello del prevenuto; generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 8 e segg.) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della connotazione distrattiva della cessione di credito a favore della Klain Robotics s.r.I., significativamente amministrata dal medesimo imputato - del tutto priva di contropartita per la di poi fallita - in prossimità del fallimento,. dalla sistematica, prolungata, ingente inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall'assunzione della veste di amministratore), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. C