Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and violation of law claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked proper motivation and violated the law regarding his liability, but the court found these complaints generic and merely repetitive of issues already rejected. The court ruled that the lower court adequately reasoned on the evidence of his role as a de facto administrator and the fraudulent nature of his actions, reserving factual evaluation to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 360 n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic, merely repetitive of prior decisions, or fail to provide specific legal arguments, as the evaluation of factual evidence remains exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESEL MARIO nato a BRESCIA il 06/02/1958 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Polesel Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 e comma 2 n.
1) I.f.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 9 e segg.) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo del ruolo di amministratore di fatto, dalla sistematica e prolungata inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall'assunzione della veste di amministratore occulto e dall'omessa tenuta dell'impianto contabile, connotata da evidenti indici di fraudolenza perché strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali e le ragioni dell'incremento ingiustificato dell'entità del passivo), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Co