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Ordinanza — n. 2415/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation and procedural delay request lacking grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his liability, but the Court found this argument generic and merely repetitive of previously rejected censure. The Court emphasized that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and rejected the request for a hearing postponement as lacking sufficient grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the complaint is generic and merely reproduces censure already adequately examined and rejected by the territorial court, or when the request for postponement lacks the requisite prerequisites.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of motivation repetitive censure rejection factual evaluation exclusive power procedural delay request grounds recupero dei costi reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 99 cod. pen
e di cui all'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDEO LEONARDO nato a NOLA il 10/03/1973 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; t Rilevato che Addeo Leonardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 2 n.

1) I.f. e di cui all'art. 99 cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg.5-7) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalla sistematica e prolungata inadempienza alle obbligazioni erariali e dall'omessa tenuta dell'impianto contabile, connotata da evidenti indici di fraudolenza perché strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali e le ragioni dell'incremento dell'entità del passivo), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;

Dato atto che la difesa dell'imputato ha fatto pervenire, in data 1 dicembre 2023, una richiesta di rinvio dell'udienza, fondata sulla prospettiva di ottenere una procrastinazione dell'eventuale giudicato di condanna ed il suo cumulo con altro precedente, di cui il collegio non ritiene sussistano i presupposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.