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Ordinanza — n. 2414/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and unfounded recidivism claims under Italian procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2414/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant's first ground was rejected as too generic to allow the appellate court to exercise its review, while the second ground regarding recidivism was deemed unfounded and irrelevant to the specific vices of motivation cited. The third ground was dismissed because the lower court's denial of general mitigating circumstances was logically sound and did not require consideration of every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606 lett. b) e d) c.p.p.: An appeal must specify the elements of the criticism to enable the appellate court to exercise its review, and claims regarding recidivism must be substantiated by the concrete manifestation of social danger rather than merely citing procedural vices.

Parole chiave

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generic appeal grounds recidivism evaluation mitigating circumstances vices of motivation appellate review limits criminal procedure law inadmissible appeal uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606 lett. b) e d) c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARRA DIEGO nato a NAPOLI il 16/01/1988 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Rilevato che Giarra Diego ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. peri, in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata (se non una ipotetica ed insussistente "confusione" tra l'imputato e il fratello, attribuibile agli operanti), non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo di ricorso, fondato SIJ presunto vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della contestata recidiva è per un verso fuori fuoco, dal momento che richiama i vizi di cui all'art. 606 lett.

b) e d) c.p.p. che non attengono a quello della motivazione, e per altro verso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, in armonia coi principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, con motivazione non illogica, ancorato la valutazione del grave precedente penale alla concreta manifestazione di pericolosità sociale del prevenuto; Considerato che il terzo motivo di ricorso, peraltro altrel:tanto evanescente, fondato su presunto vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è a sua volta del tutto indeterminato e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il consi 'Tre rtens