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Ordinanza — n. 2411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of reasoning and failure to apply non-prosecution clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Clemente Gaetano and Lauria Antonietta inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and the application of a non-prosecution clause, but the court found their complaints generic and unsupported. The decision upheld that factual assessment belongs to the trial court and that the lower court correctly excluded the non-prosecution condition due to the disproportionate nature of the intimidation.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 2 lett. b) c.p.p.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals based on generic lack of reasoning or failure to apply specific statutory conditions are inadmissible if the lower court's decision is logically sound and factually grounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of reasoning non-prosecution clause intimidation context factual assessment power censura formulata in modo carente circostanze aggravanti o attenuanti minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 2 lett. b) c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE GAETANO nato a CRACO il 17/12/1936 LAURIA ANTONIETTA nato a SENISE il 16/12/1938 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; < Rilevato che Clemente Gaetano e Lauria Antonietta ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti - rispettivamente - di cui agli artt. 81 cpv., 61.2 c.p. e 91 cpv. 612,339 c.p. in danno di Parziale Domenico;

Rilevato che i primi due motivi di ricorso con cui si lamentano vizi della motivazione in ordine all'affermazione di reità degli imputati - sono generici - perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag.4) - e manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie, in assenza di elementi di contrasto, neutro essendo stato valutato l'apporto testimoniale di Cipollino Flavia), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;

Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è del pari aspecifico e manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata (pag.5) - anche in tal caso in assenza di adeguato confronto dei ricorsi con la relativa ratio decidendi - ne ha correttamente e razionalmente escluso i presupposti di operatività sulla scorta della discreta gravità del fatto, sproporzionato al futile contesto di riferimento e dei riflessi d'intimidazione prodotti nei due coniugi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa del